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Informazioni legali

Perché creare un Registro Operatori Olistici Italiani? Secondo la normativa italiana (Legge 4/2013) le discipline olistiche non sono riconosciute dallo stato pertanto è consentito, ma non obbligatorio, associarsi a enti di categoria. Il Registro Operatori Olistici Italiani vuole far convogliare in un unico sito professionisti, scuole, enti di formazione del settore che vogliano accreditare la loro professione e/o formazione.

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Questo sito non vuole ergersi a sito ufficialmente riconosciuto, è solo un registro privato la cui partecipazione, come detto, è solamente facoltativa. Esso non è una associazione, non è una società e, soprattutto, non fornisce assicurazione, servizi di consulenza legale e non fornirà il consenso informato dato che già deve essere di proprietà del professionista.

I professionisti o i formatori che intendono iscriversi secondo le modalità presenti su questo sito dovranno necessariamente pagare la quota prevista secondo le proprie intenzioni. Ai sensi della Legge 4/2013 il professionista olistico non può fornire pareri/consulti/diagnosi a carattere medico, psicologico e farmacologico rimandando il proprio cliente al medico curate/specialista di riferimento.

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Gli attestati rilasciati hanno valore di attestazione privata e non hanno la pretesa di assumere valore di tipo governativo, regionale e comunque sono di carattere non istituzionale.

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Gli attestati rilasciati sono attestazioni private, non sono riconosciute da enti statali.

Iscrivendosi al Registro si accettano tutte le regole.

L'inosservanza ravveduta comporta la cancellazione dal registro e il non rimborso delle quote già pagate. 

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Materie ammesse (elenco non esaustivo)

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  • Radiestesia e Radionica

  • Attivazioni Energetiche

  • Naturopatia

  • Reki

  • Pranic Healing

  • Riflessologia Plantare

  • Life Coaching

  • Programmazione Neurolinguistica

  • Runologia

  • Lettura registri akashici

  • Tarocchi

  • Astrologia

  • Numerologia

  • Geometria Sacra 

 

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